TAR Umbria, 12 maggio 2023, n. 329

Beni culturali – Beni culturali privati – Esecuzione di interventi – Domanda di autorizzazione – Da parte del proprietario – Istanza di ammissione alle agevolazioni fiscali e ai contributi statali – Contestualità – Non necessita

La disposizione di cui all’art. 31, comma 2, d.lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), ai sensi della quale, in sede di autorizzazione, il Soprintendente competente per territorio si pronuncia, a richiesta dell’interessato, sull’ammissibilità dell’intervento ai contributi statali previsti dall’art. 35 e dall’art. 37 e certifica eventualmente il carattere necessario dell’intervento stesso ai fini della concessione delle agevolazioni tributarie previste dalla legge disposizione, è finalizzata a realizzare una sostanziale  economia di mezzi procedimentali, ma non può tuttavia essere intesa nel senso di richiedere i la contestualità della presentazione delle due istanze, sanzionando l’inosservanza di detta regola addirittura con la decadenza o con la perdita della facoltà di chiedere il contributo pubblico per realizzare gli interventi conservativi su beni immobili di particolare rilevanza storico-artistica che, essendo sottoposti ad uno stringente regime di preventive autorizzazioni ed alla possibilità della imposizione di condizioni e prescrizioni, possono risultare molto onerosi sotto il profilo economico.