Famiglia – Divorzio – Ex coniuge divenuto invalido e disoccupato – Assegno divorzile – Spetta
Per il riconoscimento dell’assegno divorzile è sufficiente che sia stata verificata concretamente l’esigenza assistenziale dell’ex coniuge in quanto privo di risorse economiche necessarie a vivere in maniera autonoma e dignitosa e che non sussista la possibilità di procurarsele. Pertanto, all’ex marito che sia divenuto invalido e che risulti disoccupato, e in quanto tale privo di risorse economiche sufficienti, spetta l’erogazione dell’assegno divorzile da porsi a carico dell’ex moglie.