Consiglio di Stato, sez. IV, 17 maggio 2023, n. 4933

Edilizia e urbanistica – Distanze tra costruzioni – Normativa vigente (art. 9, d. m. n. 1444/1968) – Derogabilità – Presupposti e condizioni

Ai sensi dell’art. 2-bis, DPR n. 380/2011, nel quadro delle regole poste alla base della potestà legislativa concorrente Stato-Regioni in tema di gestione del territorio, è legittima la previsione normativa disposta in ambito locale derogatoria delle disposizioni di cui all’art. 9, d. m. n. 1444/1968 in tema di distanze legali tra costruzioni qualora sussistano determinate condizioni come ad es.: 1)  gli interventi di risanamento conservativo; 2) le ristrutturazioni di edifici situati nelle zone omogenee A (centri e nuclei storici), dove le distanze tra edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale; 3) i gruppi di edifici che formano oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con specifiche previsioni plano volumetriche; 4) la particolare deroga prevista per finalità di risparmio energetico (c.d. “cappotto termico”)