TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, 25 settembre 2024, n. 272

Edilizia e urbanistica – Abusi edilizi – Ordine di demolizione – Inottemperanza – Acquisizione dell’area – Legittimità – Fattispecie in tema di bungalow

La realizzazione di costruzioni (bungalow) stabilmente fissate al suolo (piazzole pavimentate in parte con laterizi di cemento poggiati sul terreno e in parte con calcestruzzo e piastrelle in monocottura e parte con inerti) attraverso basamenti monoblocco in ferro scatolare di varie forme e dimensioni, aventi una altezza media di 2,50 ml e una struttura portante in legno, in quanto collegate alla rete elettrica, idrica e fognaria da parte di un soggetto diverso dal proprietario delle citate piazzole, si configurano come manufatti edilizi abusivi in assenza  del rilascio preventivo di validi titoli edilizi abilitativi. Pertanto, è legittima l’acquisizione dell’area da parte del Comune a seguito del mancato adempimento dell’ordine di demolizione e la contestuale sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis, DPR n. 380/2001 a carico dell’autore dell’abuso edilizio. Nella fattispecie la vicenda si era svolta in area paesaggisticamente vincolata sita nel Comune di Casalbordino.