Circolazione stradale – Monopattini a propulsione prevalentemente elettrica – Casco protettivo – Per conducenti di età superiore ai diciotto anni – Obbligo – Ordinanza del Sindaco – Illegittimità
È illegittima l’ordinanza del Sindaco, recante l’obbligo, per i conducenti di età superiore a diciotto anni di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica che circolano sulle strade comunali, di indossare idoneo casco protettivo. Nel Codice della strada non è prevista alcuna disposizione in tal senso, non deducibile, peraltro, né dall’art. 6, comma 4, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 che disciplina il potere dell’Ente proprietario della strada di prevedere tutta una serie articolata di limitazioni alla circolazione stradale; né dall’art. 7 del predetto d.lgs. n. 285/1992, che tipizza la possibilità, per i Comuni, di introdurre, nei centri abitati, tutta una serie di prescrizioni che limitano la circolazione e la sosta.