Consiglio di Stato, sez. VI, 31 ottobre 2024, n. 8687

Edilizia e urbanistica – Abusi edilizi – Titolo edilizio in sanatoria – Doppia conformità – Verifica – Normativa antisismica – Osservanza – Necessità

Si può ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria. Per il rilascio del titolo edilizio in sanatoria è necessario che durante la verifica della c.d. “doppia conformità” sia verificato anche il rispetto della normativa antisismica. Infatti, tale assunto risulta confermato dall’orientamento della Corte Costituzionale (22 maggio 2013, n. 101), secondo cui se nel sistema dei principi delineati dalla normativa statale, sia gli interventi edilizi soggetti a permesso di costruire, sia quelli consentiti a seguito di denuncia, presuppongono sempre la previa verifica del rispetto delle norme sismiche, non pare possa dubitarsi che la verifica della doppia conformità, alla quale l’art. 36 del testo unico edilizia subordina il rilascio dell’accertamento di conformità in sanatoria, debba riferirsi anche al rispetto delle norme sismiche, da comprendersi nelle norme per l’edilizia, sia al momento della realizzazione dell’intervento che al momento di presentazione della domanda di sanatoria. Deve pertanto ritenersi che l’accertamento del rispetto delle specifiche norme tecniche antisismiche è sempre un presupposto necessario per conseguire il titolo che consente di edificare, al quale si riferisce il criterio della doppia conformità (Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 maggio 2022, n. 3963).