TAR Campania, Napoli, sez. I, 4 novembre 2024, n. 5876

Appalto – Gara – Impresa concorrente extracomunitaria – Partecipazione – Condizioni e presupposti –  Modalità di accertamento – Sede in Stato estero non firmatario dell’accordo sugli appalti pubblici – Esclusione – Legittimità – Fattispecie

 

Impedisce la partecipazione ad una procedura di gara la circostanza che l’impresa abbia sede in uno Stato terzo non firmatario dell’accordo sugli appalti pubblici. Infatti, l’apertura del mercato degli appalti pubblici alla concorrenza internazionale è subordinata al rispetto della condizione di reciprocità, che assurge a vincolo normativo e giuridico per i Paesi di appartenenza delle imprese straniere che intendono partecipare alle gare italiane. Quindi i Paesi terzi sono ammessi alle procedure di evidenza pubblica nei limiti in cui abbiano sottoscritto i predetti accordi e nei soli termini ivi contemplati. Inoltre, il possesso dei requisiti di ordine generale deve essere, peraltro, accertato non solo in capo all’impresa ausiliata, ma anche in capo a quella ausiliaria. Pertanto, sussistono i presupposti per l’esclusione dalla gara anche nel caso in cui un’impresa di uno Stato membro dell’Unione Europea si avvalga dei requisiti tecnico-operativi messi a disposizione da parte di un’impresa extracomunitaria appartenente a Paesi che non abbiano stipulato particolari accordi di reciprocità con l’Unione Europea o con l’Italia. (La fattispecie in esame riguarda il caso in cui sia l’ausiliaria, e non l’operatore economico ausiliato, aveva sede in Cina. La Repubblica popolare cinese, infatti, pur avendo aderito nel 2001 all’organizzazione mondiale del commercio, non ha, a tutt’oggi, sottoscritto anche l’accordo sugli appalti pubblici, con conseguente inoperatività nei suoi confronti dell’articolo 47, comma 1, Codice dei contratti pubblici, che consente alle imprese extracomunitarie la partecipazione agli appalti pubblici comunitari).