Competenza e giurisdizione – Circolazione stradale – Patente di guida – Diniego – Per assenza dei requisiti morali ex art. 120, comma 1, Codice della Starda – Controversia – Giurisdizione del giudice ordinario – Testo integrale della sentenza
Il diniego opposto al rilascio della patente di guida per assenza dei requisiti morali di cui all’art. 120, comma 1,Codice della Strada, non si configura come un provvedimento amministrativo discrezionale ma come un’attività vincolata che pertanto non degrada il diritto soggettivo di guidare gli autoveicoli in interesse legittimo, di conseguenza la controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
Pubblicato il 31/03/2025
- 02626/2025REG.PROV.COLL.
- 05616/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5616 del 2024, proposto da
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per la Mobilità Sostenibile, Direzione Generale Territoriale del Sud, Ministero dell’Interno, Ufficio Motorizzazione Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Dario Gioia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Terza) n. 00166/2024, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 marzo 2025 il Cons. Francesca Picardi
Preso atto del deposito della richiesta di passaggio in decisione senza la preventiva discussione, ai sensi del Protocollo d’intesa del 10 gennaio 2023, da parte dell’avvocato dello Stato D’Errico e dell’avvocato Gioia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento di diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida, adottato nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 120, comma 1, codice strada, in considerazione di una condanna penale irrevocabile per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, nonostante il positivo espletamento dell’affidamento in prova.
- Il T.a.r., superate le eccezioni di difetto di giurisdizione e di legittimazione passiva del Ministero per le infrastrutture ed i trasporti costituito, ha accolto il ricorso, ritenendo che, in base all’interpretazione costituzionalmente orientata, recepita da Cass.civ., 1° agosto 2022, n. 23815, il positivo espletamento del periodo di affidamento in prova, in ordine alla condanna irrevocabile per il delitto ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, estingue ogni altro effetto penale e costituisce un provvedimento con automatico effetto riabilitativo.
- Avverso tale sentenza hanno proposto appello le parti pubbliche, denunciando la violazione dell’art. 120, comma 1, codice strada, 178 c.p., 47, comma 12, legge n. 354 del 1975, in quanto 1) la clausola di salvezza dei provvedimenti riabilitativi, contenuta nell’art. 120, comma 1, codice strada, con terminologia precisa ed affatto generica, fa riferimento esclusivamente al provvedimento riabilitativo di cui all’art. 178 c.p. e non al positivo espletamento dell’affidamento in prova; 2) i due istituti hanno natura e portata applicativa diversi (Cons. Stato, Sez. V, 7 marzo 2023, n. 2359); 2) l’esito positivo dell’affidamento in prova estingue gli effetti penali della condanna, tra cui non può essere incluso il diniego della patente di guida.
- Si è costituito l’appellato, che ha, in primo luogo, eccepito l’improcedibilità dell’appello per carenza di interesse, essendo trascorsi tre anni dalla definitività della condanna ed avendo oramai conseguito la patente in data 12 marzo 2024, e nel merito la sua infondatezza.
- All’udienza pubblica del 20 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
- Occorre premettere che, come recentemente chiarito da Cass., Sez. U. civ., 14 marzo 2022, n. 8188, il diniego di rilascio della patente di guida per insussistenza di requisiti morali, ai sensi dell’art. 120, comma 1, C.d.S., dà luogo all’esercizio non già di discrezionalità amministrativa ma di un’attività del tutto vincolata, sia nel presupposto che nel contenuto, che non affievolisce la posizione di diritto soggettivo del privato, ossia il diritto di guidare un autoveicolo, afferente ad una modalità di esercizio di una libertà fondamentale costituzionalmente tutelata, quale la circolazione; ne consegue che la giurisdizione sulla controversia avente ad oggetto il provvedimento di diniego adottato ai sensi della suddetta norma spetta al giudice ordinario, in difetto di deroghe ai comuni canoni sul riparto di giurisdizione.
Tuttavia, in assenza di appello sul punto, questo collegio non può intervenire sulla statuizione che ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo, stante il disposto dell’art. 9 c.p.a., ai sensi del quale nei giudizi di impugnazione il difetto di giurisdizione è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione.
- L’appello non può essere accolto.
7.1. Non può essere accolta l’eccezione di improcedibilità, atteso che la patente è stata conseguita dall’appellato, successivamente alla sentenza impugnata, nel marzo 2024, e, dunque, in assenza di diverse allegazioni delle parti, proprio in ossequio alla sentenza impugnata del 12 gennaio 2024, a cui l’Amministrazione ha dovuto dare esecuzione in assenza di un provvedimento inibitorio. L’accoglimento dell’appello comporterebbe la possibilità di revocare la patente non ai sensi dell’art. 120, comma 2, cod. strada, ma proprio in esecuzione della sentenza di riforma, a cui, pertanto, l’Amministrazione conserva interesse.
7.2. L’art. 120, comma 1, codice strada stabilisce che non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all’articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi.
In considerazione dell’evoluzione della giurisprudenza di legittimità penale e civile, deve ritenersi che la clausola di salvezza prevista dall’art. 120, comma 1, codice strada, riferita agli effetti di provvedimenti riabilitativi, ricomprenda non soltanto l’istituto della riabilitazione di cui all’art. 178 c.p., ma anche altri provvedimenti, tra cui quello della riabilitazione prevista dall’art. 70 del d.lgs. n. 159 del 2011 e quello dell’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi del disposto di cui all’art. 47, comma 12, l. n. 354 del 1975 (Cass.civ., Sez. 2, 1° agosto 2022, n. 23815, il cui successivo consolidamento comporta il superamento del precedente del Cons. stato, Sez. V, 7 marzo 2023, n. 2359).
In proposito occorre evidenziare che l’art. 178 c.p., nel disciplinare la riabilitazione, stabilisce che estingue le pene accessorie ed ogni effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti. Parimenti l’art. 47, comma 12, della l. n. 354 del 1975, prevede che l’esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue, ovvero parifica, negli effetti, l’esito positivo dell’affidamento in prova al provvedimento di riabilitazione di cui agli artt. 178 e 179 c.p. Tale parificazione è, ormai, definitivamente acquisita nell’elaborazione della giurisprudenza penale di legittimità, secondo cui l’estinzione di ogni effetto penale, determinata dall’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale, comporta che delle relative condanne non si deva tener conto ai fini della recidiva (così Cass., Sez. 3, 8 maggio 2018, n. 41697 e già Cass., Sez U. pen., 27 ottobre 2011, dep. 2012, n. 5859).
Da tali premesse consegue che, sebbene la riabilitazione e l’affidamento in prova siano istituti diversi, sono parificati negli effetti finali, sicché vanno equiparati ai fini dell’art. 120, comma 1, cod.strada, tenuto conto, peraltro, del riferimento di tale disposizione non testualmente al provvedimento di riabilitazione di cui agli artt. 178 e 179 c.p., ma piuttosto più genericamente a “provvedimenti riabilitativi”, espressione che consente di ricomprendere al suo interno provvedimenti appartenenti a categorie diverse, ma accomunati dall’efficacia estintiva degli effetti penali dalla condanna.
- In conclusione, l’appello va rigettato.
Le spese devono essere integralmente compensate, stante la complessità della questione, la cui soluzione, all’epoca del provvedimento impugnato, era risolta diversamente da una parte della giurisprudenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
Rigetta l’appello.
Dichiara integralmente compensate le spese di questo giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Stefano Fantini, Presidente FF
Alberto Urso, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Francesca Picardi, Consigliere, Estensore