Consiglio di Stato, sez. 29 maggio 2025, n. 4683

Edilizia e urbanistica – Lucernari – Immobili ubicati nel centro storico – Permesso di costruire – Diniego del Comune – Legittimità – Parere favorevole della Soprintendenza – Irrilevanza –  Fattispecie

E’ legittimo il diniego opposto dal Comune alla richiesta di rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di lucernari relativi ad immobili siti nel centro storico e vincolati ex art. 136, d.lgs. n. 42 del 2004 (immobili di notevole interesse storico) qualora i manufatti si pongano in contrasto con la disciplina del decoro incardinato nel Regolamento Edilizio comunale a nulla rilevando che vi sia stato il favorevole parere della Soprintendenza, in quanto la valutazione comunale con oggetto gli aspetti edilizi-urbanistici e quella della Soprintendenza sui beni culturali vincolati, si pongono su due piani distinti ed autonomi. Nella fattispecie, veniva richiesto il permesso di costruire per la realizzare due nuovi lucernari al servizio di due unità immobiliari poste al secondo piano site nel centro storico del Comune di Firenze, attesa la scarsa illuminazione dei locali. Considerato che il fabbricato era considerato vincolato ai sensi dell’art. 136 d.lgs. 42/2004 (immobili di notevole interesse storico), l’appellante aveva avviato il sub-procedimento di autorizzazione paesaggistica, conclusosi positivamente con parere favorevole della Soprintendenza, emesso in data 25 ottobre 2018, in linea con la proposta di provvedimento favorevole del Comune di Firenze n. 945 del 19 settembre 2018. Il Comune di Firenze, con provvedimento n. 589 del 10.03.2020, negava il rilascio del permesso di costruire poiché l’intervento, prevedendo l’inserimento di due nuovi lucernari, si poneva in contrasto con la disciplina di decoro del Regolamento Edilizio e, in particolare, con le prescrizioni dell’art. 76 commi 2 e 4.