Circolazione stradale – Pedone – Investimento – Risarcimento del danno – Biologico e morale – Spettano – Fattispecie
In tema di sinistri stradali, il risarcimento del danno patito dal pedone deve considerare due componenti, quella biologica da calcolarsi sulla base delle Tabelle di Milano a cui si deve aggiungere anche la componente del danno morale. Nella fattispecie, il Corte di appello di Venezia aveva accertato una corresponsabilità del 70% a carico del pedone e del 30% a carico del conducente, in quanto il primo aveva attraversato fuori dalle strisce mentre il secondo viaggiava a velocità non adeguata alle condizioni ambientali (pioggia, presenza di scuola). Il danno era stato liquidato equitativamente, applicando la tabella del Tribunale di Milano senza tener conto del danno morale.