Edilizia e urbanistica – Abusi – Pergotenda – Chiusura – Aumento di superficie dell’appartamento – Illegittimità – Fattispecie
L’art. 6, lett. b-bis) D.P.R. n. 380/2001, statuisce che sono legittimi gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge rientranti all’interno dell’edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare ii mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche”. Tutto ciò premesso è illegittima la chiusura di una pergotenda che non presenti le predette caratteristiche e che pertanto abbia determinato un incremento di cubatura dell’appartamento. Nella fattispecie, l’abuso contestato dal Comune di Roma aveva ad oggetto un intervento di chiusura di una pergotenda e, in particolare, il posizionamento, sia laterale che frontale, di vetri con apertura a pacchetto. La parte superiore di collegamento con la copertura, è stata chiusa con vetri fissi. L’interno risultava pavimentato con presenza di illuminazione e sono stati posizionati tavolo, sedie, mobilia varia e tv.