TAR Veneto, sez. III, 23 gennaio 2026, n. 185

Appalto – Gara – Forniture sanitarie – Principio di precauzione – Criteri applicativi – Affidamento all’impresa seconda classificata – Informative del Ministero della salute – Mero richiamo – Illegittimità

In linea generale, il principio di precauzione implica che, nel caso in cui sussistono incertezze quanto all’esistenza o alla portata dei rischi per la salute delle persone, le istituzioni interessate possono prendere provvedimenti di tutela senza dover attendere che l’esistenza e la gravità di tali rischi siano pienamente dimostrate, ragion per cui l’applicazione del predetto principio è in concreto rimessa al livello di protezione scelto dall’autorità competente nell’esercizio del proprio potere discrezionale (ex multis, Consiglio di  Stato, Sez. III, 3 ottobre 2019, n. 6655). Nello specifico ambito sanitario, è stato anche chiarito che «la valutazione del rischio non può fondarsi su considerazioni meramente ipotetiche, ancorché, qualora risulti impossibile determinare con certezza l’esistenza o la portata del rischio asserito a causa della natura insufficiente, non concludente o imprecisa dei risultati condotti, ma persista la probabilità di un danno reale per la salute nell’ipotesi in cui il rischio si realizzasse, il principio di precauzione giustifica l’adozione di misure restrittive» (in questi termini, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III –quater, 12 dicembre 2019, n. 14311). Ciò significa che il principio di precauzione non costituisce una clausola di stile, ma deve essere applicato all’esito di una istruttoria completa, aggiornata e coerente con lo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche disponibili, fermo restando l’ampio margine di discrezionalità tecnica riconosciuto all’Amministrazione nella valutazione del rischio. Pertanto, nella gara di appalto con oggetto forniture sanitarie è illegittimo l’affidamento all’impresa seconda classificata basato esclusivamente sul mero richiamo di alcune informative del Ministero della salute che hanno imposto l’isolamento e il divieto di utilizzo e distribuzione sul mercato dei prodotti offerti dal concorrente vittorioso e alla opportunità di osservare il principio di precauzione.