TAR Sardegna, sez. I, 22 gennaio 2026, n. 63

Atto amministrativo – Diritto di accesso – Dati incardinati in supporti informatici – Diniego – Legittimità

L’istanza di accesso legge n. 241/1990 deve riferirsi a specifici documenti già esistenti e, inoltre, non può comportare la necessità di un’attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta, estranea all’istituto dell’accesso agli atti amministrativi (Consiglio di Stato, Sez. VII, 28 febbraio 2025, n. 1761, che conferma TAR Sardegna, sez. II, 28 ottobre 2024, n. 744). Inoltre, il documento amministrativo accessibile è innanzitutto un documento già formato (e dunque esistente), determinato o quanto meno determinabile, ed in possesso dell’amministrazione (Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 giugno 2020, n. 3992; TAR Puglia, Bari, sez. I, 11 luglio 2025, n. 960). Tutto ciò premesso, è legittimo il diniego opposto dalla P.A. alla domanda di accesso riguardante dati incardinati in supporti informatici ma non riportati in alcun documento.