Corte di Cassazione, sez. III, 7 febbraio 2026, n. 2724

Risarcimento del danno – Cane randagio – Art. 2043 c.c. – Applicabilità – Inefficienza dell’amministrazione comunale – Onere della prova – A carico del soggetto danneggiato

I danni cagionati dal cane randagio sono assoggettati alla disciplina di cui all’art. 2043 c.c., pertanto l’onere della prova con oggetto la responsabilità dell’amministrazione comunale per incapacità a gestire il fenomeno dei cani randagi è a totale carico del soggetto danneggiato. Nel caso di specie trova applicazione la distinzione tra: a) danni provocati dalla fauna selvatica (art. 2052 c.c., Danno cagionato da animali)) per i quali l’onere probatorio risulta più attenuato in quanto si configura applicabile il modello della responsabilità presunta; b) danni prodotti da cani randagi (art. 2043 c.c.)