Edilizia e urbanistica – Area assoggettata a vincoli paesaggistici – Canna fumaria – Autorizzazione – Assenza – Ordine di demolizione – Legittimità
E’ legittimo l’ordine di demolizione adottato dal Comune con oggetto la canna fumaria realizzata sul tetto di un manufatto edilizio ubicato in area assoggettata a vincolo paesaggistico in assenza della preventiva autorizzazione. Infatti, sebbene risulti controverso, in ambito edilizio, il regime da applicare a una canna fumaria, poiché in alcuni casi viene ricondotta all’edilizia libera e in altri casi viene assoggettata al previo ottenimento di un titolo edilizio, è pacifico che, qualora l’area su cui è situato l’immobile cui accede la canna fumaria sia ricompresa in ambito sottoposto a tutela paesaggistica assume rilievo tutto ciò che risulta percepibile come ingombro alla visuale o come innovazione non diluibile nell’insieme paesistico (TAR Lombardia, Milano, 21 marzo 2025 n. 989). La giurisprudenza ha costantemente affermato che le opere realizzate senza autorizzazione all’interno di un territorio protetto, anche se astrattamente riconducibili al concetto di pertinenza, debbono comunque sottostare a misure ripristinatorie e di reintegro ambientale di cui agli artt. 167 e 181 del d.lgs. n. 42 del 2004: difatti laddove gli illeciti edilizi ricadano in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, stante l’alterazione dell’aspetto esteriore, gli stessi risultano soggetti alla previa acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica, con la conseguenza che, quand’anche si ritenessero le opere pertinenziali o precarie e, quindi, assentibili con mera DIA, l’applicazione della sanzione demolitoria è, comunque, doverosa ove non sia stata ottenuta alcuna autorizzazione paesistica (Consiglio di Stato, VII, 6 novembre 2023, n. 9557).