Relazione tenutasi in occasione del Convegno “IL MUSEO NEL XXI SECOLO TRA INNOVAZIONI LEGISLATIVE E NOVITA’ TECNOLOGICHE” svoltosi in Corte di Cassazione il 30.04.2026,
organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Roma, Commissione Cultura e Spettacolo, e dall’Associazione Romana di Studi Giuridici.
Relazione “La valorizzazione dei beni culturali immateriali. Il ruolo dei musei emergenti in ambito locale: ecomusei e musei a struttura diffusa“.
(Avv. Giuseppina Schettino)
Esiste uno stretto legame tra i mutamenti storico-sociali e l’evoluzione del concetto di patrimonio culturale, che ha progressivamente trasformato il ruolo e le funzioni del museo.
Nell’età contemporanea, le tecnologie digitali hanno profondamente trasformato il concetto di museo, ridefinendo fruizione e valorizzazione dei beni culturali mediante strumenti immersivi e atipici che intrecciano dimensione fisica e virtuale.
Tuttavia, il tema qui trattato impone un necessario arretramento nel tempo, orientato a una rilettura delle radici identitarie e delle dinamiche comunitarie dei territori.
Prendiamo l’avvio dall’età moderna, tra la fine del Quattrocento e il Cinquecento; età segnata da profondi mutamenti politici, economici e culturali: dalla caduta di Costantinopoli alla scoperta dell’America nel 1492, fino all’affermazione del Rinascimento e al consolidamento delle monarchie assolute.
In questo contesto, principi e sovrani assumono un ruolo centrale nella promozione culturale, dando vita alle cosiddette Wunderkammern o “camere delle meraviglie”, raccolte eterogenee di opere d’arte, oggetti rari e reperti naturalistici e scientifici. Tali collezioni, di natura eminentemente privata e generalmente non accessibili al pubblico, rispondevano a una duplice funzione: da un lato, manifestare il prestigio e il potere dei loro possessori; dall’altro, riflettere una visione enciclopedica e simbolica del sapere. In questa fase, pertanto, il patrimonio culturale si configura ancora come un privilegio elitario, strettamente connesso alla rappresentazione dell’autorità.
Un’importante eccezione è costituita dalla donazione pubblica del 1471 di Sisto IV ai Musei Capitolini, che può essere considerata uno dei primi atti significativi di apertura del patrimonio artistico alla collettività, anticipando, seppur in forma embrionale, una concezione più inclusiva e pubblica del museo.
Una svolta radicale si verifica con la Rivoluzione francese, che introduce un principio destinato a incidere profondamente nella storia culturale europea: il patrimonio artistico cessa di essere prerogativa del sovrano per configurarsi come bene della collettività. In tale contesto, Napoleone Bonaparte promuove il trasferimento in Francia di numerose opere provenienti dai territori conquistati, contribuendo in modo decisivo alla formazione dei grandi musei pubblici.
Nascono così istituzioni emblematiche come il Museo del Louvre, simbolo di una nuova concezione museale: le collezioni, un tempo riservate a cerchie ristrette, diventano progressivamente accessibili al pubblico e il patrimonio culturale viene riconosciuto quale bene della nazione. Il museo assume pertanto una funzione non solo conservativa, ma anche educativa e civica, concorrendo alla costruzione e alla trasmissione dell’identità collettiva.
Tale visione si consolida nel corso dell’Ottocento e, in Italia, soprattutto in seguito all’Unità d’Italia, quando il patrimonio culturale diviene uno strumento fondamentale per la formazione della coscienza nazionale. Tuttavia, permane una concezione prevalentemente materialistica, incentrata sui beni tangibili — monumenti, dipinti ed edifici — mentre il museo continua a essere percepito prevalentemente come luogo di conservazione, frequentato in larga misura da una ristretta élite.
Già nei primi decenni del Novecento emergono significative critiche nei confronti di questo modello museale: le avanguardie artistiche — e in particolare il movimento Futurismo — lo attaccano con forza, giungendo a definirlo provocatoriamente un “cimitero” di opere d’arte, incapace di instaurare un dialogo vitale con il presente.
Il cambiamento più profondo si manifesta tuttavia nel secondo dopoguerra. A partire dagli anni Sessanta e Settanta, le trasformazioni sociali ed economiche — tra cui l’industrializzazione, l’urbanizzazione e l’evoluzione dei modelli di vita — modificano radicalmente il rapporto tra comunità, territorio e cultura. L’abbandono progressivo delle aree rurali e lo spopolamento dei piccoli centri determinano la perdita di saperi tradizionali e pratiche consolidate, mentre le trasformazioni del paesaggio e il consumo del suolo contribuiscono a sviluppare una nuova sensibilità critica. Tale mutamento è efficacemente evocato anche in ambito artistico, ad esempio nella canzone Il ragazzo della via Gluck di Adriano Celentano, che esprime con immediatezza la frattura del legame tra individuo e ambiente originario.
In questo contesto matura progressivamente la consapevolezza che il patrimonio culturale non si esaurisca nei grandi capolavori artistici o nei manufatti architettonici, ma comprenda anche una dimensione immateriale, costituita da consuetudini, saperi diffusi, pratiche quotidiane e relazioni sociali radicate nei territori.
Si afferma così la cosiddetta “nuova museologia”, che ridefinisce in maniera sostanziale il ruolo del museo: non più spazio statico deputato esclusivamente alla conservazione e all’esposizione di oggetti, ma istituzione dinamica e aperta, capace di valorizzare il territorio, coinvolgere le comunità e riconoscere la centralità delle pratiche culturali.
Su queste basi, i museologi francesi Hugues de Varine e Georges Henri Rivière elaborano il modello dell’ecomuseo, che rappresenta un autentico cambio di paradigma.
Il museo cessa di essere un edificio chiuso e si configura come un sistema diffuso, in cui il territorio stesso diviene spazio espositivo e luogo di interpretazione.
L’ecomuseo si presenta, pertanto, come un museo privo di confini fisici: le strade si trasformano in percorsi, le piazze in spazi espositivi, mentre le abitazioni, le botteghe artigiane e i luoghi della socialità quotidiana diventano depositari di memoria e di identità. In tale prospettiva, le “opere” non sono più soltanto oggetti materiali, ma includono luoghi, pratiche, gesti e “saperi”, custoditi e trasmessi dalle comunità locali.
Ne deriva una concezione ampliata di patrimonio culturale, che comprende non solo elementi tangibili, ma anche valori, identità e pratiche condivise. In questo senso, come afferma Georges Henri Rivière, l’ecomuseo può essere inteso come uno “specchio” in cui la popolazione si riflette per riconoscersi, a testimonianza del suo profondo significato sociale e identitario.
Sono questi i valori che hanno trovato un riconoscimento formale in importanti strumenti normativi internazionali, quali la UNESCO Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale e la Convenzione di Faro sul valore del patrimonio culturale per la società.
La Convenzione UNESCO, adottata a Parigi nel 2003, nasce dalla consapevolezza di un rischio concreto e crescente: i processi di globalizzazione, unitamente alle profonde trasformazioni socio-economiche, possono determinare la progressiva scomparsa delle tradizioni, soprattutto quando esse cessano di essere vissute come parte integrante dell’esperienza quotidiana delle comunità.
Ne deriva un significativo mutamento di prospettiva: il fulcro della tutela non risiede più nella mera conservazione del bene, bensì nella trasmissione dei valori culturali e nel riconoscimento del ruolo centrale delle comunità che li esprimono.
Il patrimonio culturale è, pertanto, quello vissuto, praticato e tramandato; la sua vitalità diviene criterio essenziale per il riconoscimento culturale e giuridico.
Tale impostazione è ulteriormente sviluppata dal Consiglio d’Europa con la Convenzione di Faro del 2005, la quale supera la tradizionale distinzione tra patrimonio materiale e immateriale, proponendo una visione unitaria e integrata. In questa prospettiva, il patrimonio culturale comprende tutto ciò che le comunità riconoscono come espressione dei propri valori, della propria identità e della propria memoria.
La Convenzione di Faro segna così il superamento della concezione stato-centrica del patrimonio, ridefinendo anche il potere di attribuzione di valore: esso non è più prerogativa esclusiva delle istituzioni pubbliche, ma diviene funzione condivisa con le comunità, che ne assumono al contempo la responsabilità nei confronti delle generazioni future. La comunità non è più mero destinatario delle politiche di tutela, bensì soggetto attivo e corresponsabile, coinvolto nei processi di individuazione, conservazione e trasmissione del patrimonio. Quest’ultimo assume, pertanto, una natura intrinsecamente dinamica, esistendo nella misura in cui viene costantemente reinterpretato e condiviso, e configurandosi al contempo come strumento di coesione sociale, partecipazione democratica e riconoscimento identitario
L’attenzione ai concetti di comunità e identità, centrale nella Convenzione di Faro, si radica anche nella drammatica esperienza dei conflitti nei Balcani degli anni Novanta, e in particolare nella distruzione dello Stari Most durante la Guerra in Bosnia ed Erzegovina. La sistematica eliminazione di luoghi simbolici, tra cui moschee e spazi di convivenza ha evidenziato come la distruzione del patrimonio culturale equivalga a colpire direttamente l’identità e la memoria di un popolo: non si tratta soltanto di una perdita materiale, ma di un attacco alla continuità culturale e sociale.
Alla luce di tale evoluzione, si conferma la necessità di una ridefinizione del ruolo delle istituzioni culturali. Il museo non può più limitarsi a una funzione conservativa, né trascurare la dimensione identitaria dell’eredità culturale delle comunità. Esso è chiamato a configurarsi come spazio di narrazione, partecipazione e trasmissione, capace di accogliere e valorizzare anche le componenti immateriali del patrimonio attraverso il coinvolgimento attivo delle persone, in un dialogo continuo tra memoria, identità e contemporaneità.
Fermo restando che la Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale e la Convenzione di Faro sono state recepite nell’ordinamento italiano rispettivamente nel 2007 e nel 2020, il percorso di riconoscimento del patrimonio culturale immateriale a livello nazionale si è rivelato lungo e disomogeneo, caratterizzato da interventi normativi frammentari e non sempre coerenti tra loro. Un approdo più organico e sistematico, come vedremo a breve, si è avuto soltanto con la legge n. 152/2024.
Ritorniamo, quindi, ai primi decenni del Novecento, quando l’Italia avvertì l’esigenza di tutelare un patrimonio culturale ampio e vulnerabile, tanto pubblico quanto privato, esposto a rischi di degrado, dispersione e, in taluni casi, distruzione, anche in conseguenza dei conflitti mondiali.
In questo contesto, la Legge Bottai n. 1089/1939 rappresenta il primo intervento organico volto a disciplinare la protezione dei beni culturali e paesaggistici. Pur essendo prevalentemente incentrata sul patrimonio materiale, essa introduce criteri, vincoli e procedure destinati a costituire il fondamento della tutela statale centralizzata, in una fase storica in cui l’attenzione al patrimonio risultava altresì funzionale alla costruzione dell’identità nazionale.
Un ulteriore passaggio significativo si registra nel 1974, con l’istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali, volta a conferire maggiore organicità alle politiche culturali statali. In tale occasione, Aldo Moro affidò a Giovanni Spadolini l’incarico di primo Ministro dei beni culturali. Questo intervento segnò un rafforzamento del ruolo pubblico nella gestione del patrimonio, pur mantenendo al centro della disciplina la tutela dei beni tangibili.
Per lungo tempo, infatti, la normativa nazionale ha continuato a privilegiare la protezione dei beni materiali, anche successivamente all’ampliamento dell’articolo 9 della Costituzione italiana nel 2022. Emblematica, in tal senso, è la disciplina di cui all’articolo 7-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio, introdotto dal D.Lgs. n. 62/2008 in attuazione delle Convenzioni UNESCO del 2003 e del 2005. Tale disposizione, infatti, non riconosce una piena autonomia al patrimonio immateriale, subordinandone la rilevanza giuridica ai requisiti di materialità previsti dall’articolo 10 del medesimo Codice.
Solo con la recente legge n. 152/2024 si giunge, a livello statale, a un riconoscimento formale del patrimonio culturale immateriale quale categoria autonoma e distinta rispetto ai beni culturali mobili e immobili, valorizzandone il ruolo centrale nella definizione dell’identità storica e culturale non solo degli individui, ma anche delle comunità locali e dell’intera collettività nazionale.
Sul versante delle autonomie territoriali si registra, per contro, un approccio più dinamico e in larga misura anticipatore rispetto alla normativa statale.
Già il D.P.R. n. 616/1977 attribuiva alle Regioni funzioni rilevanti in materia di programmazione e valorizzazione dei beni culturali, pur mantenendo in capo allo Stato poteri di indirizzo e controllo. Successivamente, con la riforma del Titolo V della Costituzione italiana, tali competenze sono state ulteriormente rafforzate, consolidando il ruolo delle autonomie territoriali nella gestione e promozione del patrimonio.
In questo contesto, le Regioni hanno sviluppato politiche culturali maggiormente aperte alla dimensione immateriale del patrimonio, dando attuazione concreta ai principi di partecipazione, identità culturale e centralità delle comunità, in linea con gli orientamenti espressi dalle convenzioni internazionali.
Già a partire dagli anni Ottanta, alcune esperienze regionali hanno anticipato il riconoscimento del patrimonio culturale immateriale attraverso la creazione di ecomusei, configuratisi come veri e propri laboratori di sperimentazione, capaci di valorizzare pratiche, saperi e tradizioni locali.
Negli ultimi decenni, tale tendenza si è ulteriormente consolidata attraverso l’adozione di specifiche normative regionali volte alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale locale.
A titolo esemplificativo, si possono richiamare la legge regionale n. 28/1983 della Regione Emilia-Romagna, finalizzata alla tutela dei paesaggi rurali e delle tradizioni locali, con particolare attenzione alla memoria storica delle comunità agricole e alle pratiche artigianali; la legge regionale n. 31/1995 della Regione Piemonte, volta a sostenere la cultura del castagno e le attività tradizionali della vita montana; e la legge regionale n. 13/2007 della Regione Lombardia, che ha promosso la nascita di ecomusei legati, tra l’altro, alle pratiche della caseificazione alpina e alla produzione di formaggi tipici. Altro esempio può essere il Museo Diffuso dei Cinque Sensi, riconosciuto come ecomuseo dalla Regione Siciliana in applicazione della legge regionale n. 16/2014.
Tali esperienze hanno contribuito in modo significativo a ridefinire il concetto stesso di patrimonio culturale, non più inteso come insieme statico di beni, bensì come sistema dinamico di relazioni tra territorio, comunità e pratiche culturali, promuovendo una valorizzazione integrata che coinvolge paesaggi culturali, tradizioni locali, produzioni tipiche e memorie collettive.
E’ bene precisare che la legge statale non disciplina in modo diretto e organico gli ecomusei; tuttavia, le normative regionali trovano fondamento nei principi costituzionali e nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, anche attraverso un’interpretazione evolutiva dell’articolo 101, che definisce il museo come struttura permanente destinata alla conservazione e alla fruizione del patrimonio per finalità educative e di studio, e degli articoli 111 e 112, che promuovono la valorizzazione mediante forme di cooperazione tra Stato, Regioni ed enti locali, favorendo modelli di gestione integrata e partecipata.
La caratteristica distintiva dell’ecomuseo risiede nel coinvolgimento attivo della comunità locale, i cui membri assumono un ruolo centrale nei processi di individuazione, conservazione e trasmissione del patrimonio culturale. In tale prospettiva, gli abitanti non sono semplici fruitori, ma veri e propri co-produttori di valore culturale.
Tra gli strumenti operativi più significativi si annoverano le cosiddette mappe di comunità, ossia rappresentazioni del territorio elaborate dagli stessi abitanti, attraverso le quali vengono identificati luoghi, pratiche e valori ritenuti fondativi dell’identità collettiva. Non si tratta di mere cartografie descrittive, bensì di processi partecipativi che contribuiscono alla costruzione e alla condivisione del significato culturale del territorio.
L’ecomuseo si configura, pertanto, come un modello dinamico e partecipativo, strettamente connesso alla vita della comunità e del territorio, spesso orientato anche a obiettivi di sviluppo sostenibile.
Va sottolienata la differenza tra ecomuseo e museo diffuso, termini che, sebbene talvolta utilizzati come sinonimi, rinviano a modelli concettualmente differenti.
Il museo diffuso è principalmente un modello organizzativo e spaziale, volto a collegare e valorizzare, all’interno di un disegno unitario, una pluralità di beni culturali distribuiti sul territorio, quali edifici storici, siti e percorsi, senza che sia necessariamente richiesta una partecipazione attiva della comunità locale.
L’ecomuseo, al contrario, si configura come un progetto culturale e sociale fondato sulla partecipazione diretta degli abitanti, nel quale il patrimonio culturale è definito “dal basso” e l’identità collettiva rappresenta il fulcro dell’intero processo.
Ne consegue che ogni ecomuseo può essere ricondotto, sotto il profilo spaziale, alla categoria del museo diffuso, in quanto si sviluppa sul territorio; tuttavia, non ogni museo diffuso può qualificarsi come ecomuseo, poiché può mancare la componente partecipativa che ne costituisce l’elemento essenziale.
Sotto il profilo del diritto amministrativo, tali modelli segnano un mutamento significativo, espressione del passaggio da un’amministrazione di tipo autoritativo e centralizzato a forme di amministrazione collaborativa, fondate sulla cooperazione tra istituzioni e cittadini.
In questo quadro assume rilievo il principio di sussidiarietà orizzontale, sancito dall’articolo 118 della Costituzione italiana, che legittima e promuove l’iniziativa autonoma dei cittadini nello svolgimento di attività di interesse generale.
Un esempio emblematico di tali pratiche è offerto dal Comune di Bologna, dove sono stati introdotti strumenti innovativi quali i patti di collaborazione per la gestione condivisa e la valorizzazione del patrimonio urbano diffuso. Il patto di collaborazione si configura come un accordo tra amministrazione e cittadini, singoli o associati, fondato sul principio di sussidiarietà e riconducibile al quadro generale delineato dalla Legge n. 241/1990. Attraverso tale strumento l’amministrazione non si limita a imporre decisioni, ma definisce con i cittadini, in una logica negoziale, competenze, responsabilità, durata e modalità di controllo delle attività condivise.
In conclusione, ecomusei e musei diffusi non rappresentano soltanto strumenti di valorizzazione culturale, ma veri e propri laboratori di innovazione giuridica e sociale, capaci di trasformare il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione, rendendo il patrimonio culturale uno spazio condiviso di identità, partecipazione e sviluppo sostenibile.
Prima di introdurre le più recenti innovazioni legislative in materia di patrimonio culturale immateriale, richiamiamo brevemente la Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5/2023, che ha chiarito in modo particolarmente significativo il ruolo dell’art. 7-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio nella tutela delle espressioni di identità culturale collettiva.
Secondo la Plenaria, è legittima l’imposizione di un vincolo di destinazione d’uso su un bene al fine di salvaguardare il valore immateriale di cui esso costituisce testimonianza, come nel caso del ristorante Il Vero Alfredo, bene vincolato e al contempo simbolo della tradizione conviviale romana.
Invero, però, anche un bene materiale privo, in sé, di uno specifico valore culturale può essere assoggettato a vincolo qualora incorpori una prassi, una consuetudine o, più in generale, si configuri come espressione significativa dell’identità culturale di una collettività. Il vincolo di destinazione è, in tal senso, funzionale a garantire la continuità nel tempo della manifestazione immateriale a esso connessa.
L’impostazione della sentenza assume un rilievo sistematico di particolare interesse, in quanto introduce un collegamento strutturale tra dimensione materiale e dimensione immateriale del patrimonio culturale, spingendosi oltre i confini applicativi dell’art. 7-bis. La Plenaria conduce a ritenere che anche un bene non vincolato potrebbe acquisire una oggettiva centralità identitaria, ove sia percepito dalla comunità come elemento rappresentativo della memoria collettiva e del passato condiviso.
In tale quadro, l’amministrazione è legittimata a imporre vincoli funzionali alla salvaguardia di tali prassi identitarie, con il limite, tutt’altro che secondario, del divieto di imporre obblighi positivi di esercizio o di prosecuzione dell’attività. Ne deriva una forma di tutela indiretta del patrimonio immateriale, che si realizza attraverso la regolazione del bene materiale che ne costituisce il supporto.
Proprio in ragione della compressione che tali vincoli determinano sulla sfera giuridica del proprietario, assume un ruolo centrale la qualità della motivazione amministrativa, la quale deve dar conto in modo puntuale e rigoroso del nesso tra bene, prassi e identità collettiva.
Il profilo più problematico riguarda, tuttavia, il presupposto stesso su cui tale forma di tutela si fonda: la vitalità della prassi culturale.
Il patrimonio culturale immateriale, infatti, non coincide con un oggetto statico, ma con una pratica viva, costantemente riprodotta e riconosciuta dalla comunità. In assenza di tale dimensione dinamica, ciò che residua non è più un patrimonio immateriale in senso proprio, bensì una mera memoria storica, suscettibile di documentazione ma non di tutela quale fenomeno culturale vivente.
Ne consegue che la vitalità della consuetudine non costituisce soltanto un dato sociologico, ma integra un vero e proprio presupposto giuridico del vincolo: la legittimità della compressione della proprietà privata trova fondamento nella perdurante esistenza della pratica culturale che si intende preservare. Qualora tale pratica venga meno, o perda il proprio significato identitario per la comunità di riferimento, l’amministrazione è tenuta a riesaminare il vincolo, potendo giungere alla sua revisione o rimozione.
In definitiva, l’apertura del sistema verso forme di tutela del patrimonio immateriale ne mette in luce i limiti strutturali, legati alla necessaria mediazione del bene materiale e alla verifica della persistenza della prassi. Il diritto, infatti, si trova a operare nel tentativo di proteggere fenomeni intrinsecamente dinamici mediante strumenti concepiti per realtà statiche, con il rischio di sovrapporre piani concettuali distinti: quello del patrimonio vivente e quello della sua mera testimonianza storica.
È proprio alla luce delle criticità emerse, in particolare della necessaria connessione tra tutela giuridica e vitalità della prassi, che si comprendono le più recenti evoluzioni normative.
In tale prospettiva, la legge n. 152/2024 (Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l’adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale) rappresenta il primo intervento organico a livello nazionale dedicato al patrimonio culturale immateriale, volto a colmare le lacune del Codice dei beni culturali e del paesaggio e ad adeguare l’ordinamento a una concezione più ampia e dinamica del patrimonio culturale. La legge riconosce espressamente il valore di tradizioni, pratiche, “saperi”, riti e strumenti culturali ad essi connessi come componenti essenziali dell’identità delle comunità locali e della nazione, segnando un significativo avanzamento verso una tutela non più esclusivamente mediata dal bene materiale.
Particolare rilievo assume la disciplina delle rievocazioni storiche, trattate nei primi articoli con una normativa autonoma. Tale collocazione evidenzia un’evoluzione del concetto stesso di “vitalità” della prassi: nelle rievocazioni, la continuità non si realizza tramite una trasmissione spontanea e ininterrotta, ma attraverso una riproduzione consapevole e organizzata del passato, che conserva piena attualità sociale e culturale. La legge richiede che queste manifestazioni siano storicamente attendibili, continuative nel tempo e integrate con attività di ricerca, educazione e valorizzazione del territorio, riconoscendo come “viva” anche una prassi parzialmente ricostruita, purché praticata, condivisa e percepita come significativa dalla comunità.
Il sostegno pubblico si articola mediante fondi dedicati, strumenti di riconoscimento e reti tra enti territoriali e comunità locali, con particolare attenzione alla trasmissione intergenerazionale e al coinvolgimento delle istituzioni scolastiche. Ne emerge un modello di tutela attivo, volto non soltanto a conservare, ma a riattivare e rendere socialmente significativa la pratica culturale, superando — almeno in parte — i limiti evidenziati dalla giurisprudenza e valorizzando una concezione di patrimonio immateriale fondata sulla partecipazione e sulla continuità culturale nel presente.
L’articolo 11 della legge delega il Governo a definire una disciplina organica del patrimonio culturale immateriale, in coerenza con le Convenzioni UNESCO del 2003 e di Faro del 2005, individuando criteri direttivi chiari e sistematici. Tra le principali innovazioni, la legge introduce strumenti strutturati di conoscenza e catalogazione, quali l’elenco nazionale del patrimonio culturale immateriale, comprensivo degli elementi a salvaguardia urgente e dei repertori delle buone pratiche, fondati su attività di censimento, inventariazione e catalogazione, a sostegno di una gestione più consapevole e coordinata del patrimonio.
Particolare rilevanza è attribuita alla partecipazione dei cosiddetti “praticanti”, ossia dei soggetti portatori delle tradizioni, riconosciuti come attori attivi nei processi di individuazione, aggiornamento e trasmissione del patrimonio, in linea con un modello partecipativo coerente con la natura stessa dell’immateriale.
La legge valorizza una componente essenziale del patrimonio culturale immateriale introducendo la valutazione di impatto sul patrimonio culturale immateriale nei procedimenti di pianificazione territoriale, imponendo che le trasformazioni del territorio tengano conto non solo dei beni materiali, ma anche delle pratiche culturali vive che su di esso insistono.
Sul piano della continuità e della trasmissione, sono razionalizzate le procedure autorizzative per le attività artigianali connesse al patrimonio immateriale, previste misure di sostegno economico, incentivi alla formazione e interventi rivolti ai giovani, anche attraverso il coinvolgimento di scuole e università. La legge promuove, inoltre, la creazione di forum, reti e coordinamenti tra comunità a livello locale, nazionale e internazionale, rafforzando la dimensione relazionale del patrimonio.
Ebbene, il riconoscimento a livello nazionale del patrimonio culturale immateriale assume rilievo non solo per prevenire la scomparsa delle pratiche tradizionali, ma anche per contrastare fenomeni di appropriazione indebita e sfruttamento commerciale non autorizzato, garantendo una tutela più efficace delle espressioni culturali collettive. Parallelamente, lo Stato può intervenire mediante risorse economiche, incentivi e programmi di formazione, sostenendo concretamente attività di ricerca, laboratori, festival e iniziative di valorizzazione, in integrazione con le azioni delle Regioni e degli enti locali.
In questo quadro evolutivo si colloca anche la legge n. 40/2026, che modifica il Codice dei beni culturali e del paesaggio introducendo disposizioni in materia di valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e istituendo il circuito “Italia in scena”, attraverso il quale il patrimonio immateriale viene attivamente rappresentato e reso fruibile, generando valore culturale, sociale ed economico.
Il fulcro della riforma è il modello di valorizzazione sussidiaria, fondato sulla collaborazione tra Stato, enti territoriali e soggetti privati, che trasforma la gestione del patrimonio in un processo partecipativo e condiviso. A tal fine sono istituiti strumenti innovativi quali l’Anagrafe Digitale dei beni culturali, finalizzata al censimento e al monitoraggio dei beni, e l’Albo della Sussidiarietà, volto a coinvolgere soggetti privati nella gestione indiretta, favorendo l’integrazione tra patrimonio materiale e pratiche culturali vive.
La strategia nazionale “Italia in scena” completa questo assetto, promuovendo una fruizione più accessibile e dinamica del patrimonio, con attenzione ai territori interni, ai piccoli borghi e alle comunità locali, incentivando partenariati pubblico-privati e valorizzando anche i beni culturali privati, in un’ottica di tutela, partecipazione e sviluppo sostenibile del patrimonio immateriale.
In conclusione, l’evoluzione del concetto di patrimonio culturale testimonia un profondo mutamento epistemologico e operativo: si è progressivamente passati da una concezione tradizionale, incentrata esclusivamente sul bene materiale, a una prospettiva più inclusiva e dinamica, capace di riconoscere il valore delle pratiche, delle tradizioni e delle espressioni culturali vive. Le più recenti innovazioni normative confermano tale svolta, ponendo il patrimonio immateriale al centro delle politiche di tutela e valorizzazione e segnando un chiaro distacco dalla visione esclusivamente conservativa del passato.
In questo contesto, gli ecomusei e i musei a struttura diffusa assumono un ruolo cruciale, in quanto strumenti capaci di rendere il patrimonio non solo accessibile, ma anche partecipato e intimamente connesso alle comunità locali. La loro regolamentazione, prevalentemente regionale, riflette l’esigenza di modelli flessibili e contestualizzati, in grado di rispondere alle specificità culturali, sociali e territoriali dei diversi contesti.
Al tempo stesso, l’introduzione di strumenti nazionali di coordinamento, quali l’Anagrafe Digitale dei beni culturali e l’Albo della Sussidiarietà, rafforza la conoscenza, la visibilità e la governance delle pratiche culturali locali, pur preservando l’autonomia delle comunità e la spontaneità delle loro espressioni. Questo equilibrio risulta cruciale per evitare processi di standardizzazione e per garantire che il patrimonio immateriale continui a essere autenticamente vivo e partecipato.
In definitiva, il patrimonio culturale non si misura più esclusivamente nella sua conservazione fisica, ma nella capacità delle comunità di mantenerlo, rinnovarlo e trasmetterlo nel tempo. Esso diventa così uno strumento dinamico di identità collettiva, coesione sociale e partecipazione civica, confermando la centralità della dimensione immateriale nella costruzione di un rapporto vitale tra territorio, comunità e memoria condivisa.
