TAR Lazio, Latina, sez. I, 9 maggio 2026, n. 559

Edilizia e urbanistica – Abusi – Area vincolata –  Cambiamento di destinazione d’uso – Diniego – Legittimità – Fattispecie da magazzino agricolo a prima abitazione

E’ legittimo il diniego comunale al cambio di destinazione d’uso del manufatto edilizio difforme dal progetto  realizzato in area assoggettata a vincoli paesaggistico. Nella fattispecie, il provvedimento di diniego di sanatoria edilizia era stato adottato dal Comune di Sabaudia che aveva rigettato la domanda di condono edilizio presentata ai sensi del d. l. n. 269/2003 e della Legge Regione Lazio n. 12/2004 per la regolarizzazione di interventi consistenti in “cambio di destinazione d’uso da magazzino agricolo a prima abitazione, in difformità dalla concessione edilizia n. 5409 del 23/12/1998”, relativi ad un immobile situato in Sabaudia e censito in Catasto al foglio n. 2, particella n. 393, subalterni n. 6-7, ubicato in area gravata da vincolo paesaggistico ex d. lgs. n. 42/2004 e ricompresa nella perimetrazione della zona di protezione speciale (ZPS) stabilita con D.G. Regione Lazio del 19 marzo 1996. Il diniego è motivato in ragione del fatto che le opere oggetto di condono (di cui in premessa viene accertata la non conformità alle norme urbanistiche vigenti) non sono suscettibili di sanatoria ai sensi del disposto dell’art. 3, comma 1, lett. b), L.R n. 12/2004, come confermato dal parere della Regione Lazio – Dipartimento Territorio, Direzione Regionale Territorio e Urbanistica – Area D2 2B 12 – Legislativo Contenzioso e Vigilanza prot. n. 184307 del 28 ottobre 2005.