Impiego pubblico – Personale ATA supplente nelle scuole statali – Contratti a termine – Durata – Reiterazione – Illegittimità
La durata e la reiterazione dei contratti a termine del personale ATA supplente presso le scuole statali italiane sono illegittime in quanto violano la Direttiva U.E. 1999/70. A differenza di quanto previsto per tutti gli altri lavoratori pubblici, l’ordinamento italiano non stabilisce né una durata massima complessiva dei rapporti a termine, né un numero massimo di rinnovi per tali contratti, dopo l’abrogazione del limite dei 36 mesi introdotto dalla legge n. 107/2015.