Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 11 maggio 2026, n. 13711

Lavoro – Licenziamento – Licenziamento ritorsivo – Onere probatorio a carico del lavoratore dipendente

Il c.d. “licenziamento ritorsivo” (rappresaglia del datore) sussiste ogni qualvolta vi sia genericità delle contestazioni, sproporzione tra fatti addebitati e sanzione irrogata, reazione a legittime rivendicazioni avanzate dal lavoratore dipendente che può provalo in giudizio anche attraverso mere presunzioni collegate ai predetti fatti circostanziati e precisi.