Appalto – Gara – Fondazione lirico-sinfonica – Codice dei contratti pubblici – Applicazione – Obbligo – Sussiste – Fattispecie
Le fondazioni lirico-sinfoniche sono tenute ad applicare le regole contenute nel Codice dei contratti pubblici. Di fatti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in sede di regolamento di giurisdizione, nell’esaminare il problema della natura giuridica di tali organismi hanno affermato in capo alle Fondazioni lirico-sinfoniche la presenza di tutti i requisiti prescritti dal d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157, di attuazione della direttiva U.E. 92/50, per operare come organismi di diritto pubblico, tenuti, quindi, all’osservanza delle procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento a terzi di appalti di servizi pubblici (corte di Cassazione Sezioni Unite, 8 febbraio 2006, n. 363799). Nella fattispecie si trattava della Fondazione Teatro alla Scala di Milano e la controversia aveva come oggetto l’affidamento biennale del servizio di facchinaggio.