Risarcimento del danno – Liquidazione equitativa – Condizioni – Fattispecie in tema di disservizi telefonici
La liquidazione equitativa interviene quando la determinazione dell’ammontare del danno sia impossibile o particolarmente difficoltosa, ma sempre a condizione che l’esistenza del pregiudizio sia certa e che l’incertezza sulla misura non dipenda dall’inerzia della parte gravata dall’onere probatorio. L’equità, in altri termini, supplisce alla difficoltà di quantificare un danno esistente, non alla mancata prova della sua esistenza. Ciò premesso, in tema di disservizi telefonici il danno deve sempre essere provato dall’utente chiamato a precisare gli interessi lesi concretamente dalle interruzioni reiterate del servizio.