Corte di Cassazione, sez. II, 24 giugno 2026, n. 21572

Condominio – Terrazza a livello ad uso esclusivo – Lastrico solare ad uso esclusivo- Parte aggettante – Spese di manutenzione – A carico del proprietario esclusivo – Art. 1126 c.c. – Inapplicabilità

Qualora la terrazza a livello o il lastrico solare sia di uso esclusivo e  svolga funzione di copertura per le unità immobiliari sottostanti, i relativi costi di manutenzione devono essere ripartiti in applicazione dei criteri previsti dall’art. 1126 c.c., escludendo quella parte di terrazza o di lastrico che, in quanto aggettante, non presta alcuna “utilitas” alle porzioni di piano sottostanti.