Edilizia e urbanistica – Sopraelevazione – Distanze tra fabbricati – Osservanza – Necessità – Titolo edilizio comunale – Inosservanza – Illegittimità
La sopraelevazione deve essere considerata come nuova costruzione e può essere di conseguenza eseguita solo con il rispetto della normativa sulle distanze legali delle costruzioni esistenti sul fondo confinante” (Corte di Cassazione civile sez. II, 10 luglio 2025, n. 18826). Pertanto, è illegittimo il titolo edilizio riguardante la sopraelevazione di un fabbricato che non rispetti le distanze legali tra edifici.