Avvocato – Costi per assistenza stragiudiziale – Art. 1223 c.c. – Applicabilità – Risarcimento automatico – Esclusione – Fattispecie
Premesso che le spese processuali sono disciplinate dall’art. 91 e ss. c p.c. (seguono il principio della soccombenza) e che i costi per l’assistenza stragiudiziale costituiscono un pregiudizio patrimoniale riconducibile all’art. 1223 c.c. (devono essere trattati come ogni altra componente del danno emergente). Da tutto ciò discende che i costi per l’assistenza stragiudiziale non possono essere risarciti automaticamente per il solo fatto che il soggetto si sia rivolto a un avvocato pur essendo sufficiente che nel momento in cui fu svolta, apparisse ragionevolmente funzionale alla tutela del diritto, alla gestione di questioni tecniche complesse o al conseguimento di una più rapida definizione della pratica risarcitoria. Nella fattispecie, si trattava di attività stragiudiziale svolta da un avvocato nei confronti un soggetto vittima di un grave incidente stradale che gli aveva procurato pesanti effetti invalidanti.