Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 23 gennaio 2024, n. 2274

Lavoro – Licenziamento – Secondo licenziamento – Effetti

Qualora il datore di lavoro abbia già provveduto ad intimare il licenziamento per una specifica causa o motivo, è legittimato a intimare un secondo licenziamento, basato su una diversa causa o un diverso motivo, in quanto quest’ultimo resta del tutto autonomo e distinto rispetto al primo. Pertanto i due atti, risultano idonei perfettamente a raggiungere la finalità di risolvere il rapporto di lavoro, in quanto il secondo atto di licenziamento risulta produttivo di effetti soltanto qualora il primo sia stato riconosciuto invalido o inefficace.