Competenza e giurisdizione – Trasporti – Trasporto pubblico locale extraurbano su gomma – Corrispettivo della Regione al soggetto gestore – Controversia – Giurisdizione del giudice ordinario
Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia che attiene al corrispettivo che la Regione deve versare all’impresa che gestisce il servizio di trasporto pubblico locale extraurbano su gomma in ambito regionale in quanto la pretesa individuale ha la consistenza del diritto soggettivo in relazione alla puntualità, immediatezza e diretta pertinenza con cui le norme comunitarie disegnano la tutela della posizione dell’impresa di trasporto esercente un’attività di pubblico servizio (Consiglio di Stato, sez. V, 29 agosto 2006, n. 5043), indi è agevole concludere che a simile pretesa al riconoscimento delle forme di compensazione previste dal Regolamento Cee n. 1191/69 deve essere riconosciuta consistenza di diritto soggettivo (Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, 12 aprile 2007, n. 272).