TAR Friuli Venezia Giulia, sez. I, ordinanza,14 settembre 2024, n. 70

 

Appalto – Gara –Servizi – Mancata aggiudicazione – Discrezionalità della P.A. – Sindacabilità del giudice amministrativo – Condizioni e presupposti – Fattispecie in tema di locale storico inserito in edificio con interesse culturale – Testo integrale della sentenza

La facoltà di non aggiudicare la gara, assentita dall’art. 108, comma 10, d.lgs. n. 34/2023, Codice dei contratti pubblici, rientra, come affermato dalla giurisprudenza formatasi in vigenza di analoghe norme contenute nei precedenti Codici dei contratti pubblici, nei poteri ampiamente discrezionali della stazione appaltante stessa e risponde ad un’immanente valutazione dell’interesse pubblico, che trova fondamento nel principio generale di buon andamento, che impegna le Pubbliche Amministrazioni all’adozione di atti quanto più possibile coerenti e proporzionali alle esigenze effettive di provvista per i loro compiti (TAR Veneto, sez. I, 7 gennaio 2019, n. 20; Consiglio di Stato, sez. V, 27 novembre 2018, n. 6725; Consiglio di Stato, Sez. V, 25 novembre 2009 n. 1986; Consiglio di Stato, Sez. IV, 31 maggio 2007 n. 2838). La mancata aggiudicazione dipende, infatti, da una negativa valutazione delle offerte presentate (o dell’unica offerta presentata) che, pur rispondendo formalmente ai requisiti previsti dal bando di gara, non sono ritenute dall’organo decidente idonee a soddisfare gli obiettivi perseguiti  dalla P.A. con la gara (Consiglio di Stato, sez. V, 18 luglio 2017, n. 3553; Consiglio di Stato, sez. V, 28 luglio 2015, n. 3721; Consiglio di Stato, sez. III, 16 ottobre 2012, n. 5282; Consiglio di Stato, sez. IV, 17 maggio 2012, n. 2848; Consiglio  di Stato, sez. IV, 26 marzo 2012, n. 1766; TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 29 novembre 2017, n. 791; TAR Lombardia, Milano, sez. I, 30 maggio 2013, n. 1427). Di conseguenza, il giudice amministrativo può sindacare la condotta della P.A. solo in presenza dell’eccesso di potere ovvero per manifesta illogicità e/o irragionevolezza ovvero per travisamento dei fatti. Nella fattispecie, la concessione del servizio riguardava la gestione del “Caffé Contarena”, unità immobiliare inserita nel contesto del Palazzo D’Aronco, Comune di Udine, immobile dichiarato di interesse culturale ai sensi dell’art. 10, comma 1, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, con decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 17 novembre 2005.

Pubblicato il 14/09/2024

  1. 00070/2024 REG.PROV.CAU.
  2. 00264/2024 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 264 del 2024, proposto da

 

Fast Eat Italy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B094F9D6BD, rappresentata e difesa dagli avvocati Mattia Matarazzo e Giuseppe Schiratti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

 

contro

Comune di Udine, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giangiacomo Martinuzzi e Riccarda Faggiani dell’Avvocatura comunale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,

– della determinazione, datata 13 giugno 2024, di non aggiudicazione del servizio di gestione del caffè “Contarena”;

– di tutti i verbali della gara per l’affidamento della gestione del ridetto servizio, nonché degli ulteriori atti presupposti e conseguenti;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Udine;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2024 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Ritenuto, ad una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare, che s’appalesano insussistenti i presupposti di legge per accordare a parte ricorrente la misura cautelare invocata;

Ritenuto, in via generale, che la facoltà di non aggiudicare la gara, (ora) assentita dall’art. 108, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (“Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o invito nelle procedure senza bando e può essere esercitata non oltre il termine di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte”), rientra – come affermato dalla giurisprudenza formatasi in vigenza di (pressoché) analoghe norme contenute nei precedenti Codici dei contratti – nei poteri ampiamente discrezionali della stazione appaltante stessa e risponde ad un’immanente valutazione dell’interesse pubblico, che trova fondamento nel principio generale di buon andamento, che impegna le Pubbliche Amministrazioni all’adozione di atti quanto più possibile coerenti e proporzionali alle esigenze effettive di provvista per i loro compiti (cfr. TAR Veneto, sez. I, 7 gennaio 2019, n. 20; Cons. Stato, sez. V, 27 novembre 2018, n. 6725; Cons. Stato, Sez. V, 25 novembre 2009 n. 1986; Sez. IV, 31 maggio 2007 n. 2838). Dipende, infatti, da una negativa valutazione delle offerte presentate (o dell’unica offerta presentata) che, pur rispondendo formalmente ai requisiti previsti dalla lex specialis di gara, non sono ritenute dall’organo decidente idonee a soddisfare gli obiettivi perseguiti con la gara (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. V, 18 luglio 2017, n. 3553; Cons. Stato, sez. V, 28 luglio 2015, n. 3721; Cons. Stato, sez. III, 16 ottobre 2012, n. 5282; Cons. Stato, sez. IV, 17 maggio 2012, n. 2848; Cons. Stato, sez. IV, 26 marzo 2012, n. 1766; TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 29 novembre 2017, n. 791; TAR Lombardia, Milano, sez. I, 30 maggio 2013, n. 1427). E’ dunque, come tale, frutto di un apprezzamento meritale, sindacabile in sede giurisdizionale solo per manifesta illogicità e/o irragionevolezza ovvero per travisamento fattuale;

Ritenuto che, nel caso specifico, la facoltà esercitata dall’Amministrazione intimata – che trova, tra l’altro, puntuale previsione anche nella lex specialis di gara (vedesi par. 24 Disciplinare) – sfugge ai vizi che potrebbero renderla sindacabile;

Ritenuto, invero, che, avuto riguardo agli Indirizzi dettati dalla Giunta comunale del Comune di Udine con deliberazione n. 40 del 30 gennaio 2024 ai fini della concessione del servizio di gestione del “Caffé Contarena” (unità immobiliare che – giova sottolineare – è inserita nel contesto del Palazzo D’Aronco, immobile dichiarato di interesse culturale ai sensi dell’art. 10, comma 1, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, giusta decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali di data 17 novembre 2005, per la quale il Ministero della Cultura – Segretariato Regionale per il Friuli Venezia Giulia, con nota registrata al prot. 0024670 del 23/02/2022, ha rilasciato l’autorizzazione alla concessione ai sensi dell’art. 57-bis del d.lgs 42/2004) e, in particolar modo, alla ravvisata (ed esplicitata) necessità di “mantenere l’immagine del locale ad un livello adeguato in relazione al pregio del locale” e di “garantire uno strandard di qualità del servizio adeguato all’importanza e alla tradizione del locale”, alla cui luce andava necessariamente apprezzata la proposta tecnico-organizzativa dell’interessata sulla scorta dei criteri e sub-criteri di valutazione di cui al par. 18.1 del Disciplinare citato, le valutazioni effettuate dalla competente Commissione, dalle cui risultanze la s.a. ha tratto il convincimento della inadeguatezza dell’aggiudicazione ad assicurare la soddisfazione del pubblico interesse perseguito, non appaiono inficiate da vizi che potrebbero renderle censurabili;

Ritenuto, peraltro, che tanto i criteri dettati per la valutazione delle offerte che le modalità operative osservate dalla Commissione e le valutazioni dalla stessa effettuate sono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale solo per illogicità e/o irragionevolezza manifesta o per macroscopico errore fattuale, vizi che qui non ricorrono;

Ritenuto, in ogni caso, insussistente anche il pregiudizio grave ed irreparabile paventato da parte ricorrente, dovendosi convenire con la difesa dell’Amministrazione intimata, laddove osserva che alcuna immobilizzazione di risorse è ravvisabile a fronte di una attività futura ed eventuale. Per converso, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, appare sicuramente prevalente quello pubblico di cui è portatrice l’Amministrazione stessa a non aggiudicare una gara il cui esito non è idoneo a soddisfare gli obiettivi perseguiti;

Ritenuto, in definitiva, di respingere l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente;

Ritenuto che le spese di lite relative alla presente fase cautelare seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore del Comune intimato nella misura indicata in dispositivo;

                                                                                                        P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione Prima, rigetta l’istanza cautelare di cui in motivazione.

Condanna la ricorrente al pagamento a favore del Comune di Udine delle spese di lite relative alla presente fase cautelare, che liquida in complessivi € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre oneri di legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2024 con l’intervento dei magistrati:

Carlo Modica de Mohac, Presidente

Manuela Sinigoi, Consigliere, Estensore

Daniele Busico, Primo Referendario