TAR Palermo, Catania, sez. I, 13 novembre 2024, n. 3777

Giudizio amministrativo – Esecuzione del giudicato – Ente locale in stato di dissesto –  Ricorso per ottemperanza – Ammissibilità – Liquidazione di crediti – Inammissibilità

Il ricorso per ottemperanza è ammissibile, anche in presenza dello stato di dissesto dell’Ente locale, ove la P.A. debba, in forza del decisum, esercitare un potere di natura discrezionale non riducibile alla mera liquidazione di crediti di natura patrimoniale derivanti o meno da titolo giudiziario. Per contro, ove la contestazione abbia come oggetto l’obbligo di emanare l’atto amministrativo che contempli il titolo di spesa, la competenza amministrativa-contabile resta saldamente ancorata in capo all’organo straordinario in ossequio al divieto generale di esecuzione individuale e in forza del principio della par condicio creditorum.