Osservazioni: Consiglio di Stato, Commissione Speciale, parere 2 dicembre 2024, n. 1463

OSSERVAZIONI del Consiglio di Stato allo schema di decreto legislativo recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36” elaborato dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La Commissione Speciale costituita in riferimento allo schema di decreto legislativo recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36” ha formulato le seguenti osservazioni.

1) Il Governo non si è avvalso del Consiglio di Stato in sede consultiva per l’elaborazione dello schema di decreto correttivo, nonostante lo stesso Governo sia ricorso a tale “facoltàex art. 14 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 per elaborare il vigente Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023).

2) La legge delega, che costituisce la base normativa per entrambi i decreti, sancisce che debbano essere adottati “con la stessa procedura” (art.1, comma 4, l. 78/2022).

Di tale facoltà, per contro, il Governo non ha inteso avvalersi ai fini della predisposizione dello schema di decreto in esame.

 “Sul punto, la scelta non si sottrae a qualche profilo di criticità logico-giuridica. Vero è, infatti, che il sintagma “stessa procedura”, non esente da un obiettivo margine di ambiguità, potrebbe essere acquisito in astratto: cioè nel senso che – fermi restando gli adempimenti procedimentali stabiliti, in ogni caso, in modo rigido e vincolante – in sede di elaborazione del correttivo si rinnoverebbe e riattiverebbe la (medesima e potenziale) facoltà (e, in definitiva, non l’obbligo) di avvalersi dell’apporto consultivo e redazionale del Consiglio di Stato”. “Nondimeno, ragioni di coerenza logica e pratica, prima che testuale, sembrano prima facie militare negli opposti sensi di una simmetria formale effettiva, cioè in concreto: sicché la scansione formale dell’intervento correttivo ed integrativo avrebbe verisimilmente dovuto mimaredi fatto, la stessa seguita (rendendo coerente, in via definitiva, la relativa opzione) nella predisposizione del ‘Codice’, anche con riguardo al ruolo del Consiglio di Stato”.