TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 18 gennaio 2025, n. 185

Edilizia e urbanistica – Abusi edilizi – Tensostruttura – Rilascio del permesso di costruire in sanatoria – Diniego – Legittimità – Fattispecie

La precarietà dell’opera, che esonera dall’obbligo del possesso del permesso di costruire, ex art. 3, comma 1, lettera e. 5, D.P.R. n. 380/2001, postula un uso specifico e temporalmente delimitato del bene e non ammette che lo stesso possa essere finalizzato al soddisfacimento di esigenze (non eccezionali e contingenti, ma) permanenti nel tempo. Non possono, infatti, essere considerati manufatti destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee quelli destinati a un’utilizzazione perdurante nel tempo, di talché l’alterazione del territorio non può essere considerata temporanea, precaria o irrilevante (Consiglio di Stato, sez. VII, 12 dicembre 2022, n. 10847; Consiglio di Stato, sez. VI, 5 luglio 2024, n. 5977; Consiglio di Stato, sez. VI, 4 marzo 2024, n. 2086; TAR Lombardia, Milano, sez. II, 17 dicembre 2021, n. 2837; TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 28 giugno 2016, n. 655). Pertanto, è legittimo il diniego opposto dal Comune al rilascio del permesso di costruire in sanatoria per una tenda retraibile con funzione ombreggiante installata su una tensostruttura ancorata stabilmente al suolo. Nella fattispecie, si trattava di una tensostruttura in alluminio posta alle dipendenze di un ristorante munita di tende scorrevoli in plastica, delle dimensioni di m. 15,55 x 2,55, avente un’altezza variabile da m. 2,45 nella parte esterna che poggia direttamente su paletti, facente parte della struttura, stabilmente fissata al suolo, a m. 3,25 nella parte interna, imbullonata alla facciata del fabbricato.