Consiglio di Stato, sez. III, 6 giugno 2025, n. 4911

Competenza e giurisdizione – Igiene e sanità – Struttura di assistenza privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale – Controlli della A.S.L. – Controversie – Criteri di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo

Le controversie aventi ad oggetto i controlli di appropriatezza eseguiti dalle ASL sulle strutture private eroganti prestazioni sanitarie in regime di accreditamento appartengono al giudice ordinario, ex art. 133, comma 1, lett. c), c. p. a., qualora l’oggetto del contendere riguardi esclusivamente l’esito del controllo, il conseguente accertamento dell’inadempimento della struttura rispetto alle obbligazioni derivanti dal rapporto concessorio, le relative richieste pecuniarie ovvero le sanzioni amministrative irrogate, mentre spettano al giudice amministrativo se l’oggetto della contestazione è costituito dalle modalità di esecuzione del controllo o dalla titolarità in capo all’Amministrazione del potere di esercitarlo, poiché in tal caso la domanda investe anche l’esercizio di un potere autoritativo” (Corte di Cassazione, Sezioni Unite,19 gennaio 2022, n.1602).