Corte di Cassazione, sez. I, 26 gennaio 2026, n. 1767

Famiglia – Separazione – Giudizio civile – Reato di maltrattamenti in famiglia – Giudizio penale -Autonomia dei giudizi – Sussiste – Conseguenze

Si configura la piena autonomia tra il giudizio civile riguardante la separazione dei coniugi e il giudizio penale con oggetto il reato di maltrattamenti in famiglia di cui all’art. 572 c.p., pertanto, il proscioglimento dal menzionato reato di maltrattamenti in famiglia perché il fatto non sussiste è tale da non condizionare la decisione del giudice civile che, in sede di separazione, la pone a carico del marito.