Energia – Impianti fotovoltaici – Oltre 10 MW – Procedimento di VIA – Preavviso di rigetto – Esclusione – Motivazione per relationem con rinvio alla relazione tecnica – Legittimità
Nei procedimenti di VIA relativi ad impianti fotovoltaici rientranti, per caratteristiche oggettive, negli allegati II e II-bis, d.lgs. n. 152/2006, e dunque riconducibili ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 dell’art. 6 del predetto decreto legislativo, non trova applicazione la garanzia del preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis, l. n. 241/1990, in forza dell’espresso disposto dell’art. 6, comma 10-bis, d.lgs. n. 152/2006, anche quando la competenza alla VIA sia, in via transitoria, attribuita alla Regione; in tali procedimenti il provvedimento conclusivo di VIA è adeguatamente motivato ove l’amministrazione, con consapevole adesione, faccia propria per relationem la valutazione tecnico-istruttoria espressa dall’organo tecnico competente, purché emergano dal parere richiamato le ragioni, anche di natura tecnica, poste a fondamento del giudizio di compatibilità o incompatibilità ambientale.